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Statuto - Centro di Ascolto e di Accoglienza SGM Tomasi Onlus

Centro di Ascolto e di Accoglienza
San Giuseppe Maria Tomasi Onlus

Centro di Ascolto e di Accoglienza SGM Tomasi Onlus
Centro di Ascolto e di Accoglienza SGM Tomasi Onlus
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Statuto

CAPO I
Costituzione Natura e Scopi dell’Associazione

Articolo 1

E’ costituita in Agrigento l’associazione ONLUS denominata “Centro di Ascolto e di Accoglienza San Giuseppe Maria Tomasi ONLUS”, da qui in avanti “Centro di Ascolto e di Accoglienza S.G.M. Tomasi ONLUS”, con sede in Agrigento via Orfane n. 4.

Articolo 2

Il “Centro di Ascolto e di Accoglienza S.G.M. Tomasi ONLUS” è un’associazione senza fini di lucro e che indente perseguire finalità di solidarietà sociale.
L’associazione si pone le finalità di  promuovere attività nel campo dell’assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria, beneficenze, istruzione, formazione, di realizzare attività ludiche e ricreative, di programmazione organizzazione, realizzazione e gestione di servizi, di tutela dei diritti civili, di realizzare attività di studio, ricerca e di informazione e formazione.
In particolare si intende promuovere, realizzare e gestire centri di Ascolto a favore delle categorie deboli della popolazione (Minori, anziani, immigrati, nomadi, detenuti, diversamente abili, ecc.).
Tutelare, assistere, promuovere e coordinare il  volontariato organizzato;
Sviluppare una cultura della solidarietà. A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l’edizione di stampe periodiche e non.
Promuovere tutte le opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e l’impegno a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana e alla formazione professionale e culturale, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.
Formare professionalmente e culturalmente sia cittadini italiani che extracomunitari, al fine di assicurare un futuro e migliore inserimento nel mondo del lavoro.
Programmare, realizzare e gestire servizi sociali, socio sanitari e sanitari.
Progettare e realizzare campagne di informazione sociale mostre, manifestazioni, attività ricreative e sportive.
Promuovere e realizzare convegni, seminari, tavole rotonde e altri eventi di formazione.
Promuovere l’integrazione tra i servizi del territorio e terzo settore.
Diffondere la cultura della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica.
Promuovere la tutela della persona, la fruizione dei diritti e l’incontro tra i diritti ed i doveri sociali.
Promuovere attività e servizi a favore delle donne vittime di violenza dei bambini e delle bambine, per dare delle risposte adeguate e guidarli verso un processo di autonomia e libertà.
Promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana, sia professionale che volontario, impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
Valorizzare e promuovere la cultura della pace, con consoni programmi educativi e tramite l’obiezione di coscienza, il servizio civile, l’anno di volontariato sociale ed il volontariato internazionale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione e potrà cooperare con altre associazioni che operano nel settore dell’intervento sociale.
Essa potrà compiere ogni altra attività connesse ed affine agli scopi sopra citati, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazione contrattuali necessari o utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinente agli scopi medesimi.
L’associazione potrà anche stipulare apposite convenzioni con Enti locali, Regionali, Nazionali e Comunitari e potrà avvalersi di collaborazioni e prestazioni esterne nei limiti previsti dall’Art. 3 della legge 266/91.
Per gli scopi suddetti potrà usufruire di contributi di Enti Pubblici e Privati e di ogni altra agevolazione prevista dalle leggi vigenti ed emanande Art. 5 legge 11 Agosto 1991 n. 266.
È’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L’associazione potrà svolgere tuttavia attività direttamente connesse a quelle istituzionali,. Ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

L’Associazione ha sede in Agrigento, Via Orfane, 4.
Il Direttivo può deliberare se si rende necessario per i fini dell’associazione una sede succursale o secondaria.

Articolo 4

Il Patrimonio è formato:
dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione.
Dai contributi di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche.
La quota sociale è determinata in €. 20,00 (euro venti/00), tale somma potrebbe essere variata annualmente con delibera dell’assemblea.

CAPO II
Requisiti di appartenenza all’associazione  e classificazione degli iscritti

Articolo 5

Le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto sono soci fondatori, tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione che viene accolta dal direttivo sono soci effettivi.
Gli iscritti si impegnano a sostenere con la loro opera i fini istituzionali dell’associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
Le attività sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
Gli aspiranti soci presenteranno domanda di adesione al direttivo che delibererà sulla richiesta; nella richiesta l’aspirante indicherà le proprie generalità e tali dati in base alla legge 675/97 saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio, questi dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del direttivo che nel caso di non accettazione dovrà modificare il diniego.

Articolo 6

I soci hanno diritto all’assemblee, a votare direttamente o per delega, svolgere la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate ed a recedere dall’appartenenza all’associazione.

CAPO III
Disciplina e doveri degli iscritti


Articolo 7

Gli iscritti all’associazione devono:
Osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell’associazione stessa;
Collaborare alle iniziative dell’associazione e partecipare alle riunioni;
Pagare la quota sociale ed i contributi nell’ammontare fissato nell’assemblea;
Prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 8

La qualità di iscritto all’associazione si perde per dimissioni, per decesso o esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il socio presenti al Direttivo, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di socio.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota sociale o qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamento o delle delibere assembleari o del direttivo, l’appartenenza dell’iscritto all’associazione.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l’associazione.
Il provvedimento di esclusione è proposto e deliberato dal Direttivo.
Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato, per raccomandata, da parte del Direttivo, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Direttivo saranno rese note all’assemblea tramite raccomandata inviata al direttore dell’Associazione.

CAPO IV

Organi dell’Associazione

Articolo 9

Sono organi del “Centro di Ascolto e di Accoglienza S.G.M. Tomasi ONLUS” di Agrigento:
L’assemblea;
il Direttivo;
il Direttore.

Articolo 10

L’Assemblea è composta da tutti i soci iscritti ed è presieduta dal Direttore o, in sua assenza dal Vice Direttore o, in mancanza di questo, dal componente del Direttivo più anziano di età.

Articolo 11
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno ed ogni tre anni per le elezioni delle cariche sociali.
I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Direttore  e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il direttore ne ravvisi la necessità.
L’assemblea convocata dal direttore almeno 15 gg prima dalla data fissata con comunicazione scritta, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, secondo quando disposto dall’ art 21 del Cod. Civ.

Articolo 12

L’Assemblea ha il compito di:
deliberare l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, corredato dalla relazione del Direttore sull’attività svolta dall’associazione;
eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Direttivo;
deliberare in merito ad ogni altro regolamento che il direttivo intenda sottoporre;
approvare ed apportare le modifiche allo statuto ed ai regolamenti;
nominare il Collegio dei revisori dei conti..

ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato che non può rappresentare più di altri due associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Articolo 13

Il Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a sette, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Elegge al suo interno il direttore ed eventualmente il Vice-direttore.
Qualora un membro presenti le dimissioni il direttivo può cooptare il sostituito che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero comitato.
Il direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea, provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea.
stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la gestione.
Potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Direttore, dal Vice direttore o da un terzo dei suoi componenti.
E’ convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, in caso di urgenza la convocazione potrà essere fata mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista della riunione.

Articolo 14

Il Direttore viene eletto dal Direttivo al suo interno e dura in carico in 3 anni ed è rieleggibile.
Il Direttore è il rappresentante legale di fronte a terzi e in giudizio, in sua assenza o impedimento il Vice direttore assume le funzioni.
In particolare il Direttore:
vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell’associazione e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
indice le riunioni del Direttivo e convoca l’assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza
firma in unione col segretario, le carte ed i registri sociali.;

Articolo 15

Il Vicedirettore coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Direttore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori  e svolge quei particolari compiti che gli vengono affidati dal Direttivo.

Articolo 16

Il Segretario redige i  verbali del Direttivo e dell’assemblea.
È consegnatario dei documenti e dell’archivio dell’associazione; cura la corrispondenza insieme al Direttore, con il quale collabora alla tenuta degli inventari.
Collabora inoltre con l’amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Articolo 17

L’Amministratore cura in collaborazione con il Direttore e il segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell’associazione firmando i relativi documenti.

Articolo 18

Il collegio dei revisori dei conti è nominato  dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Articolo 19

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre anni ed i soci componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Articolo 20

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.2
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per la legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 21

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 Cod. Civile: quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
per le altre cause di cui all’art.27 Codice Civile.
In caso  di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo il comma 4 dell’art. 5 della legge 266/91 operanti in identico o analogo settore, e secondo le disposizioni del Codice Civile.  
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